Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Sardegna n. 12 del 23 maggio 2013, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 24 maggio 2013, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)», nell'art. 2. La legge regionale della Sardegna n. 12/2013 contiene disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. L'art. 2, rubricato "Riduzione delle aliquote IRAP e agevolazioni per l'acquisto di carburanti" prevede quanto segue: «1. In considerazione del perdurare dello stato di crisi economica per i periodi di imposta 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2013, 2014 e 2015 in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e nel rispetto della normativa comunitaria, le aliquote dell'imposta sulle attivita' produttive (IRAP) esercitate nel territorio della Regione determinate dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive), e successive modifiche ed integrazioni, sono ridotte del: a) 70 per cento per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto legislativo n. 446 del 1997; b) 70 per cento per l'Amministrazione regionale, il Consiglio regionale, gli enti locali, gli enti pubblici regionali e le agenzie regionali e locali, le aziende sanitarie, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna; c) 1 per cento per le altre amministrazioni pubbliche statali ai sensi del decreto legislativo n. 466 del 1997. 2. Gli enti locali territoriali utilizzano le disponibilita' di bilancio conseguenti all'applicazione della riduzione di cui al comma 1 per le seguenti finalita': a) i comuni per le azioni previste per contrastare la poverta' e per finanziare progetti per l'occupazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge regionale n. 6 de1 2012; b) le province, nelle more della legge di rifirma, per la manutenzione degli immobili scolastici di loro competenza. 3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutate in euro 325.733.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 (UPB E116.002). 4. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi congiunturale, la Giunta regionale presenta, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge in materia di agevolazioni finalizzate all'acquisto di carburanti per autotrazione privata a favore dei residenti in Sardegna». La disposizione si pone in contrasto con le norme statali in materia di aliquote Irap, eccedendo dalle competenze legislative statutarie di cui agli artt. 3-5, legge costituzionale n. 3/1948 e violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario di cui all'art. 117, comma 2, lettera e), Cost., e comunque i principi fissati dall'art. 117, comma 3, Cost., per i seguenti Motivi La legge regionale e' censurabile in quanto eccede dalle competenze legislative statutarie di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , e successive modificazioni e integrazioni. La legge, inoltre, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario, ed eccede, in ogni caso, dalla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, alla Regione Sardegna quale forma di autonomia piu' ampia. Come piu' volte ribadito da codesta Corte costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni a statuto speciale nell'esercizio della propria autonomia finanziaria. Nel caso di specie, la disciplina regionale incide sull'Irap, che non rientra tra i tributi propri regionali (v. Corte cost. n. 296/2003; Corte cost. n. 241/2004; Corte cost. n. 381/2004): la disciplina della stessa e' rimessa esclusivamente allo Stato, fatti salvi gli interventi che lo stesso legislatore statale attribuisce a quello regionale. Secondo codesta Ecc.ma Corte, l'Irap, «sebbene sia percepita dalle Regioni e dalle Province autonome, e' un tributo statale per sua natura, ed e' disciplinato dalla legislazione statale. Alle Regioni e alle Province autonome residuano soltanto gli spazi normativi espressamente stabiliti dalla legislazione statale [...]. Al di fuori di quegli spazi, alle Regioni e' precluso qualsiasi intervento normativo [...] (Corte cost. n. 99 /2012). In effetti «l'Irap, anche dopo la sua «regionalizzazione» non e' divenuta «"tributo proprio" regionale - nell'accezione di tributo la cui disciplina e' liberamente modificabile da parte delle Regioni (o Province autonome) - ma resta un tributo disciplinato dalla legge statale in alcuni suoi elementi strutturali e, quindi, in questo senso, "erariale"», e che lo Stato «continua a regolare compiutamente la materia e a circoscrivere con precisione gli ambiti di intervento del legislatore regionale» (sentenze n. 357 del 2010 e n. 216 del 2009)" (Corte cost. n. 50/2012). La disposizione qui censurata fa riferimento al perdurare dello stato di crisi economica per quanto concerne la Regione Sardegna. Ora, l'art. 40, D.L. n. 78/2010 ha riconosciuto alle regioni ricadenti in zone disagiate (tra le quali la Sardegna) la facolta' di modificare l'aliquota IRAP, fino ad azzerarla, nonche' di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, con riferimento unicamente alle nuove iniziative produttive. Il d.lgs. n. 446/1997, istitutivo dell'IRAP, aveva peraltro gia' previsto, all'art. 18, agevolazioni consistenti in crediti d'imposta a valere sull'IRAP (e sull'IRPEF) con esclusivo riferimento alle nuove iniziative produttive. In generale, ai sensi dell'art. 1, comma 43, legge n. 244/2007, "le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonche' introdurre speciali agevolazioni". L'art. 2, commi 1, 2 e 3 della legge in esame, introduce invece, a decorrere dal 2013, una serie di riduzioni dell'aliquota IRAP a favore delle imprese (nella misura del 70%) e degli enti pubblici (nella misura del 70% per le amministrazioni regionali e locali e dell'1% per le altre amministrazioni pubbliche statali). La normativa statale non consente un intervento sulle aliquote generalizzato, essendo limitato alle sole nuove iniziative produttive. La disposizione regionale in esame, nel consentire agevolazioni fiscali di carattere generale e non finalizzate a sostenere le nuove iniziative produttive, viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario, e i principi sanciti dal legislatore statale con le citate disposizioni, nonche' i principi stabiliti ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare.