Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente  in  carica
per l'impugnazione della legge regionale della Sardegna n. 12 del  23
maggio  2013,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Sardegna n. 24 del 24  maggio  2013,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  della  Regione  (legge
finanziaria 2013)», nell'art. 2. 
    La  legge  regionale   della   Sardegna   n.   12/2013   contiene
disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione. 
    L'art. 2, rubricato "Riduzione delle aliquote IRAP e agevolazioni
per l'acquisto di carburanti" prevede quanto segue: 
        «1. In considerazione del  perdurare  dello  stato  di  crisi
economica per i periodi di imposta 2013, a decorrere dal  1°  gennaio
2013, 2014 e 2015 in coerenza con le disposizioni di cui  al  decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in  materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore  sanitario),  e  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria, le  aliquote  dell'imposta  sulle  attivita'  produttive
(IRAP)  esercitate  nel  territorio  della  Regione  determinate  dal
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
dell'Imposta regionale  sulle  attivita'  produttive),  e  successive
modifiche ed integrazioni, sono ridotte del: 
          a) 70 per cento per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) ad e) del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
          b)  70  per  cento  per  l'Amministrazione  regionale,   il
Consiglio regionale, gli enti locali, gli enti pubblici  regionali  e
le agenzie regionali  e  locali,  le  aziende  sanitarie,  l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sardegna; 
          c) 1 per  cento  per  le  altre  amministrazioni  pubbliche
statali ai sensi del decreto legislativo n. 466 del 1997. 
    2. Gli enti locali territoriali utilizzano le  disponibilita'  di
bilancio conseguenti all'applicazione della riduzione di cui al comma
1 per le seguenti finalita': 
        a) i  comuni  per  le  azioni  previste  per  contrastare  la
poverta'  e  per  finanziare  progetti  per  l'occupazione  aventi  i
requisiti previsti dall'articolo 5,  commi  da  1 a  4,  della  legge
regionale n. 6 de1 2012; 
        b) le province, nelle more della legge  di  rifirma,  per  la
manutenzione degli immobili scolastici di loro competenza. 
    3. Le minori entrate  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo sono valutate in euro 325.733.000 per  ciascuno  degli  anni
2013, 2014 e 2015 (UPB E116.002). 
    4.  Al  fine  di  fronteggiare  la  situazione  di  grave   crisi
congiunturale, la  Giunta  regionale  presenta,  entro  venti  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di  legge  in
materia di agevolazioni finalizzate all'acquisto  di  carburanti  per
autotrazione privata a favore dei residenti in Sardegna». 
    La disposizione si pone in contrasto  con  le  norme  statali  in
materia di aliquote  Irap,  eccedendo  dalle  competenze  legislative
statutarie di cui agli artt. 3-5, legge costituzionale  n.  3/1948  e
violando la competenza esclusiva dello Stato in  materia  di  sistema
tributario di cui  all'art.  117,  comma  2,  lettera  e),  Cost.,  e
comunque i principi fissati dall'art. 117,  comma  3,  Cost.,  per  i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
    La  legge  regionale  e'  censurabile  in  quanto  eccede   dalle
competenze legislative statutarie di cui agli artt. 3, 4  e  5  dello
Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale  26
febbraio 1948, n. 3 , e successive modificazioni e integrazioni. 
    La legge, inoltre, viola la competenza esclusiva dello  Stato  in
materia di  sistema  tributario,  ed  eccede,  in  ogni  caso,  dalla
competenza legislativa concorrente in  materia  di  coordinamento  di
finanza pubblica, prevista per le Regioni  ordinarie  dall'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art.  10  della  legge
costituzionale n.  3/2001,  alla  Regione  Sardegna  quale  forma  di
autonomia piu' ampia. 
    Come piu' volte ribadito  da  codesta  Corte  costituzionale,  il
vincolo del rispetto dei  principi  statali  di  coordinamento  della
finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali condizionati anche
dagli obblighi comunitari,  che  grava  sulle  Regioni  ad  autonomia
ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione,  si  impone  anche
alle  Regioni  a  statuto  speciale  nell'esercizio   della   propria
autonomia finanziaria. 
    Nel caso di specie, la disciplina regionale incide sull'Irap, che
non rientra tra  i  tributi  propri  regionali  (v.  Corte  cost.  n.
296/2003; Corte cost. n.  241/2004;  Corte  cost.  n.  381/2004):  la
disciplina della stessa e' rimessa esclusivamente allo  Stato,  fatti
salvi gli interventi che lo stesso legislatore statale attribuisce  a
quello regionale. 
    Secondo codesta Ecc.ma  Corte,  l'Irap,  «sebbene  sia  percepita
dalle Regioni e dalle Province autonome, e' un  tributo  statale  per
sua natura, ed  e'  disciplinato  dalla  legislazione  statale.  Alle
Regioni  e  alle  Province  autonome  residuano  soltanto  gli  spazi
normativi espressamente stabiliti dalla legislazione  statale  [...].
Al di fuori di quegli  spazi,  alle  Regioni  e'  precluso  qualsiasi
intervento normativo [...] (Corte cost. n. 99 /2012). 
    In effetti «l'Irap, anche dopo la sua «regionalizzazione» non  e'
divenuta «"tributo proprio" regionale - nell'accezione di tributo  la
cui disciplina e' liberamente modificabile da parte delle Regioni  (o
Province autonome) - ma resta un  tributo  disciplinato  dalla  legge
statale in alcuni suoi elementi  strutturali  e,  quindi,  in  questo
senso, "erariale"», e che lo Stato «continua a regolare compiutamente
la materia e a circoscrivere con precisione gli ambiti di  intervento
del legislatore regionale» (sentenze n. 357 del 2010  e  n.  216  del
2009)" (Corte cost. n. 50/2012). 
    La disposizione qui censurata fa riferimento al  perdurare  dello
stato di crisi economica per quanto concerne la Regione Sardegna. 
    Ora, l'art. 40, D.L. n.  78/2010  ha  riconosciuto  alle  regioni
ricadenti in zone disagiate (tra le quali la Sardegna) la facolta' di
modificare l'aliquota IRAP, fino ad azzerarla,  nonche'  di  disporre
esenzioni, detrazioni e deduzioni, con  riferimento  unicamente  alle
nuove iniziative produttive. 
    Il d.lgs. n. 446/1997, istitutivo dell'IRAP, aveva peraltro  gia'
previsto, all'art. 18, agevolazioni consistenti in crediti  d'imposta
a valere sull'IRAP (e  sull'IRPEF)  con  esclusivo  riferimento  alle
nuove iniziative produttive. 
    In generale, ai sensi dell'art. 1, comma 43, legge  n.  244/2007,
"le regioni non possono modificare le  basi  imponibili;  nei  limiti
stabiliti dalle leggi  statali,  possono  modificare  l'aliquota,  le
detrazioni e le deduzioni, nonche' introdurre speciali agevolazioni". 
    L'art. 2, commi 1, 2 e 3 della legge in esame, introduce  invece,
a decorrere dal 2013, una serie di  riduzioni  dell'aliquota  IRAP  a
favore delle imprese (nella misura del 70%)  e  degli  enti  pubblici
(nella misura del 70% per le amministrazioni  regionali  e  locali  e
dell'1% per le altre amministrazioni pubbliche statali). 
    La normativa statale non consente un  intervento  sulle  aliquote
generalizzato,  essendo   limitato   alle   sole   nuove   iniziative
produttive. 
    La disposizione regionale in esame, nel  consentire  agevolazioni
fiscali di carattere generale e non finalizzate a sostenere le  nuove
iniziative produttive,  viola  la  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di sistema tributario, e  i  principi  sanciti
dal  legislatore  statale  con  le  citate  disposizioni,  nonche'  i
principi stabiliti ai sensi dell'articolo  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, nell'ottica del coordinamento della  finanza  pubblica,
cui la regione, pur  nel  rispetto  della  sua  autonomia,  non  puo'
derogare.